HFC
CFC (clorofluorocarburi) – HCFC (idroclorofluorocarburi)
Protocollo di Montreal – Regolamento CE n. 2037/2000 – DPR n. 147 del 15 febbraio 2006
Il DPR 15 febbraio 2006 n. 147 “Regolamento concernente modalità per il controllo e il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico di cui al Regolamento CE n. 2037/2000″ (G.U. 11 aprile 2006 n. 85), in vigore dal 26 aprile 2006, si applica a impianti ed apparecchiature contenenti CloroFluoroCarburi (CFC) e IdroCloroFluoroCarburi (HCFC) lesivi dell’ozono atmosferico. Sono soggetti alle disposizione contenute nel DPR citato tutti gli impianti frigoriferi funzionanti con i “vecchi” refrigeranti R12, R502 e R22. In particolare dal 1 gennaio 2010 è vietato impiegare refrigeranti HCFC vergini negli interventi di manutenzione, mentre si potrà usare quello rigenerato.
La successiva scadenza stabilita dal Regolamento è il 1 gennaio 2015, a decorrere dalla quale sarà vietato l’uso di CFC e HCFC di qualsiasi provenienza. Inoltre chi detiene o gestisce un impianto contenente nel circuito frigorifero tali sostanze in quantità superiore ai 3 kg deve far predisporre un libretto di impianto conforme al modello allegato al DPR dove registrare le operazioni di manutenzione, recupero e riciclo delle sostanze controllate. Il libretto d’impianto può essere richiesto in sede di controllo dell’Autorità competente e deve essere conservato per almeno 3 anni. In particolare è previsto che:
- le operazioni di recupero e di riciclo siano effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650;
- le registrazioni nel libretto d’impianto devono essere fatte con le seguenti cadenze:
Oltre 100 kgUna volta ogni sei mesi
Carico del circuito refrigerante [kg] Periodicità dei controlli Da 3 a 100 kg Una volta all’anno - qualora nel corso del controllo periodico venga individuato un indizio di fuga, si dovrà procedere alla ricerca della fuga con apparecchiatura cercafughe di sensibilità superiore ai 5 g/anno;
- qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro 30 giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.