Verifiche periodiche apparecchi sollevamento

Nel comma 11 del citato art. 71 viene sancito che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature riportate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Precisiamo che le verifiche non sostituiscono le manutenzioni né i controlli periodici, ma li integrano. Nel corso delle prime viene infatti richiesto il Registro di controllo.

 

Relativamente a tali verifiche periodiche, il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71 comma 13 del medesimo D.Lgs.) pubblicato sulla G.U. 29/04/2011 n. 98 ed entrato definitivamente in vigore il 23 maggio 2012 stabilisce:

 

  • Nell’allegato II le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento cose e persone e per le attrezzature a pressione indicate nell’All. VII del D.Lgs n. 81/2008.
  • I criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che possono svolgerle.
  • Le condizioni in presenza delle quali INAIL e ASL possono avvalersi del supporto di questi soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

 

In particolare il D.M. 11/04/2011 stabilisce che il datore di lavoro che mette in servizio un apparecchio di sollevamento tra quelli riportati nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 dà comunicazione di messa in servizio all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’apparecchio un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro. Tutti gli apparecchi di sollevamento devono essere dotati di questo numero di matricola rilasciato da INAIL. Per vecchi apparecchi ENPI/ISPESL dotati di libretto viene mantenuta questa matricola, nel caso non fosse stata assegnata a suo tempo bisogna fare richiesta di assegnazione di una nuova matricola.

 

Secondo le periodicità previste sempre nell’allegato VII almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il datore di lavoro richiede all’INAIL l’esecuzione della prima verifica periodica che deve essere eseguita entro 60 giorni dalla richiesta. Nel corso di tale verifica viene compilata la scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro che viene identificata in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio e che costituirà parte integrante della documentazione dell’apparecchio di sollevamento.

 

La prima verifica è finalizzata a:

  • Identificare l’attrezzatura di lavoro rilevando:
    • Nome del costruttore.
    • Tipo e numero di fabbrica.
    • Anno di costruzione.
    • Matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
  • Prendere visione della seguente documentazione:
    • Dichiarazione CE di conformità.
    • Dichiarazione di corretta installazione (se prevista).
    • Istruzioni per l’uso.
  • Accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso del fabbricante.
  • Verificare la corretta tenuta del registro di controllo.
  • Controllare lo stato di conservazione.
  • Effettuare le prove di funzionamento dell’apparecchio di sollevamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Le verifiche periodiche successive alla prima sono svolte dall’ASL (che in alcune regioni come il Piemonte si avvale dell’ARPA) entro 30 giorni dalla data di richiesta. La loro periodicità è indicata nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008:

 

Tipo Settore Età macchina Periodicità verifica
SGRUPPO SC Costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Minore di 19 anni 2 anni
Maggiore di 10 anni 1 anno
App. sollev. fissi Altri settori Minore di 10 anni 3 anni
Maggiore di 10 anni 2 anni

 

Il datore di lavoro deve richiedere l’esecuzione delle verifiche periodiche (per l’ARPA PIEMONTE esclusivamente all’indirizzo pec verifiche.impiantistiche@pec.arpa.piemonte.it) comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura.

 

Nella richiesta sia della prima verifica periodica che delle verifiche periodiche successive alla prima il datore di lavoro deve obbligatoriamente (pena nullità della richiesta) indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale sia INAIL che ASL si possono avvalere di supporto scegliendo negli elenchi indicati a livello regionale da questi due Enti. Senza tale nominativo, la richiesta è nulla.

 

INAIL ed ASL (ARPA in Piemonte) possono intervenire direttamente o tramite il soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro sulla richiesta. Decorsi i 60 o i 30 giorni stabiliti, se nè INAIl nè ASL né il soggetto abilitato indicato saranno intervenuti, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato prescelto tra tutti quelli nazionali.
Con il Decreto Ministeriale del 21/05/2012 è stato pubblicato il primo elenco di questi soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’allegato III del DM 11/04/2011. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/05/2012 ha precisato come operare per l’effettuazione delle verifiche. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro (tariffario INAIL e ARPA). Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, ed i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

 

Possono inoltre essere effettuate delle verifiche straordinarie conseguenti a:

  • Modifiche apportate alla macchina che non comportino una nuova marcatura CE.
  • Riparazione su elementi strutturali o in generale su parti attinenti alla sicurezza resesi necessarie in conseguenza di incidenti.
  • Interventi per adempiere a verbali redatti in occasioni di verifiche con esito negativo.

Eventuali cessazioni di esercizio, trasferimenti di proprietà, o lo spostamento delle attrezzature di lavoro devono essere comunicate alla sede INAIL per consentire l’inserimento in banca dati.

 

I funzionari dell’ASL/ARPA autorizzati ad eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento possono talora prescrivere una verifica strutturale (ISO 124821) detta anche appronfondita o decennale, per andare a evidenziare eventuali vizi difetti o anomalie non evidenziabili in sede di verifica periodica su apparecchi di sollevamento in condizioni di utilizzo gravoso da più di 10 anni. Tale verifica verrà effettuata a cura di un ingegnere esperto su commissione del proprietario della macchina.

 

Va precisato che il DM 11/04/2011 stabilisce solamente per le gru mobili, gru trasferibili e ponti sviluppabili su carro messe in esercizio da oltre 20 anni l’indagine supplementare da parte dell’ingegnere esperto (punto 5.2.2. della norma UNI-ISO 9927-1) cioè una verifica finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie nonché a stabilire la vita residua in cui l’apparecchiatura di sollevamento potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portati nominali. Tutti gli altri apparecchi di sollevamento non sono soggetti.

 

Con D.Lgs 17/2010 di recepimento della Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE che abroga la precedente direttiva 98/37 CE), gli accessori di sollevamento sono stati equiparati alle macchine e quindi, come queste ultime, tutti gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti a dei controlli periodici da annotare sul registro di controllo. L’accessorio di sollevamento deve avere la certificazione CE, il manuale uso e manutenzione e deve riportare il carico massimo.

 

Manutenzioni

Alla luce di quanto sopra riportato diventa fondamentale sottoporre gli apparecchi di solleva-mento a manutenzioni preventive periodiche di tipo visivo e funzionale atte a:

  • Individuare l’eventuale presenza di danni, usure, alterazioni degli elementi costruttivi.
  • Verificare la completezza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
  • Mantenere l’efficienza dei macchinari per avere produttività (riduzione dei fermi macchina), qualità dei prodotti e competitività sui mercati.
  • Ridurre i costi di manutenzione sia per i minori interventi in emergenza sia per un allungamento della vita dei componenti grazie ad una migliore prevenzione.
  • Ridurre i consumi energetici grazie al controllo dei parametri di efficienza.

Per ottemperare a quanto prescritto dalla Legge abbiamo elaborato un nostro programma di Manutenzioni Preventive. L’esecuzione di tali manutenzioni viene espletata dal nostro personale tecnico nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore e i controlli e le operazioni eseguiti sono riportati nel nostro Registro di controllo S04/0-01/200. Al termine di ogni manutenzione preventiva il modulo indicato verrà compilato per ogni singola utenza tecnologica e consegnato al Cliente per essere esibito in caso di eventuale controllo da parte degli Enti preposti.
Nel caso di effettuazione della sola visita annuale o di verifiche su funi e catene ad intervalli superiori ai 3 mesi il Cliente è tenuto ad effettuare autonomamente i controlli trimestrali ed a tenere aggiornato il Registro di controllo.

 

Formazione per addetti all’uso degli apparecchi di sollevamento

Gli addetti che utilizzano gli apparecchi di sollevamento devono frequentare un corso di formazione svolto in ottemperanza a quanto previsto dall’art.16 Legge 31/98, art. 3 Decreto 17/09/99, art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In particolare l’art. 73 D.Lgs. 81/08 prescrive che:
“nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il Datore di Lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situa-zioni anormali prevedibili”
Inoltre il comma 4 dello stesso articolo 73 stabilisce che:
“il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71 c.7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone”
Al termine del corso di formazione deve essere prevista una prova di controllo e rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso va ripetuto in caso di nuove assunzioni o modifiche di mansione degli operatori.
Dovrà inoltre essere valutata la revisione del documento di valutazione dei rischi interno.
Se richiesto, possiamo inviare offerta per fornire la documentazione necessaria affinchè possiate autonomamente eseguire il corso di formazione.

 

Segnaletica di sicurezza

E’ importante verificare che nel raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento sia presente la segnaletica di sicurezza (cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo) prescritta per Legge dal comma v dall’art. 15 e nel Titolo V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Questa segnaletica ha il compito di fornire un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Utilizza cartelli di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio o soccorso, informazione caratterizzati da determinati colori e simboli. La visibilità di tali cartelli deve essere garantita da illuminazione di intensità sufficiente.
Tutte le volte che sono presenti rischi che non possono essere evitati con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza.
Nel caso di violazione il legislatore ha previsto non solo una sanzione pecuniaria, ma addirittura l’arresto (se richiesto, possiamo fornire i riferimenti della Legge citata) alleghiamo la nostra migliore offerta per la fornitura della segnaletica mancante.

 

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